Nell’odierna società del rischio, si assiste a una crescente rilevanza, fattuale e giuridica, del rischio da impresa, inteso come rischio di cagionare danno a terzi, in contrapposizione al rischio di impresa, elemento tipico e connaturale a qualsiasi attività imprenditoriale. Se l’assumere rischi di impresa è profilo da incentivare con strumenti giuridici efficaci, è opinione comune che i rischi da impresa debbano essere gestiti. Se fino a tempi recenti era oggetto di discussione se il diritto del governo societario dovesse occuparsi anche di questo tema, alla luce dell’attuale quadro normativo risulta oggi indubbio che la gestione dei rischi da impresa non è più un tema (solo) di compliance esterna. A più livelli regolatori si assiste, infatti, a una crescente attenzione all’operato delle imprese rispetto alla considerazione di istanze, in senso lato, di sostenibilità. Questi interventi normativi si muovono, con una certa uniformità tra ordinamenti e tra regole di hard e soft law, su quattro piani principali: (i) i doveri di disclosure degli imprenditori, prioritariamente indirizzata agli investitori; (ii) le regole di remunerazione degli amministratori, al fine di allinearne gli interessi a quelli di lungo periodo della società; (iii) i doveri fiduciari degli amministratori e lo scopo della società; (iv) la funzione di risk management dell’organo amministrativo. Il contributo si propone pertanto di indagare se e in quali termini il dovere di diligenza degli amministratori esca rinnovato alla luce dei più recenti interventi di regolazione, arrivando a individuare un dovere di “diligenza ambientale”, ricavabile in via interpretativa da una interpretazione del sistema normativo dei doveri degli amministratori.

Rischio ambientale e obbligo di diligenza nell’agire amministrativo

Diletta Lenzi
2024-01-01

Abstract

Nell’odierna società del rischio, si assiste a una crescente rilevanza, fattuale e giuridica, del rischio da impresa, inteso come rischio di cagionare danno a terzi, in contrapposizione al rischio di impresa, elemento tipico e connaturale a qualsiasi attività imprenditoriale. Se l’assumere rischi di impresa è profilo da incentivare con strumenti giuridici efficaci, è opinione comune che i rischi da impresa debbano essere gestiti. Se fino a tempi recenti era oggetto di discussione se il diritto del governo societario dovesse occuparsi anche di questo tema, alla luce dell’attuale quadro normativo risulta oggi indubbio che la gestione dei rischi da impresa non è più un tema (solo) di compliance esterna. A più livelli regolatori si assiste, infatti, a una crescente attenzione all’operato delle imprese rispetto alla considerazione di istanze, in senso lato, di sostenibilità. Questi interventi normativi si muovono, con una certa uniformità tra ordinamenti e tra regole di hard e soft law, su quattro piani principali: (i) i doveri di disclosure degli imprenditori, prioritariamente indirizzata agli investitori; (ii) le regole di remunerazione degli amministratori, al fine di allinearne gli interessi a quelli di lungo periodo della società; (iii) i doveri fiduciari degli amministratori e lo scopo della società; (iv) la funzione di risk management dell’organo amministrativo. Il contributo si propone pertanto di indagare se e in quali termini il dovere di diligenza degli amministratori esca rinnovato alla luce dei più recenti interventi di regolazione, arrivando a individuare un dovere di “diligenza ambientale”, ricavabile in via interpretativa da una interpretazione del sistema normativo dei doveri degli amministratori.
2024
978-88-3379-738-0
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