The publication is dedicated to analysing the decision held by Italian Court of Cassation on 5 March 2019, n. 6316, that dealt with the legal issue of the applicability of the Convention on the contract for the international carriage of goods by road (CMR), signed in Geneva on 19 May 1956, implemented in Italy by the law 6 December 1960 n. 1621. The Court considered that the Convention is lex specialis. Therefore, it is only applicable if the contractual parties agree to apply it by inserting in the consignment note that the carriage is subjected to its provisions (Article 6, paragraph 1, letter k) or by a specific agreement that can be also reached orally, giving adequate evidence of such agreement. This because the Convention is a special regulation. Following the study of the doctrine and jurisprudence on the above-mentioned legal issue, the author disagrees with the abovementioned decision held by the Italian judges that is based on its non-binding nature of the Convention. He considers that this decision is not consistent with the aim of the contracting States, the principle of the legal certainty and the Article 41 of the Convention. This article provides that any stipulation which would directly or indirectly derogate from the provisions of the Convention shall be null and void. Finally, the author considers necessary the adoption a provision dedicated to clarifying the interpretation of the requirements to apply the Convention or a clarifying intervention from the International Court of Justice according to the Article 47, CMR.

La pubblicazione è dedicata all’analisi della decisione della Corte di cassazione 5 marzo 2019 n. 6316 che ha affrontato la questione giuridica dell’applicabilità della Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1956 (resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960 n. 1621) sul contratto di trasporto internazionale di merci per strada (CMR). La Corte ha considerato la Convenzione una lex specialis e in quanto tale applicabile solo se le parti contrattuali hanno manifestato la volontà di sottoporsi a tale normativa internazionale attraverso l’inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione che il trasporto è assoggetto alla stessa normativa o, in assenza della lettera di vettura, attraverso un apposito accordo tra le medesime parti contrattuali, che può essere verbale purché sia fornita una idonea prova. Ciò poiché la Convenzione è una disciplina speciale. All’esito dell’esame della dottrina e giurisprudenza sulla suddetta questione giuridica, l’autore non condivide la decisione dei giudici di legittimità che è fondata sul carattere non imperativo della Convenzione. Egli considera che la decisione non è conforme alla finalità perseguita dagli Stati contraenti, al principio della certezza del diritto e all’art. 41 della Convenzione. Il citato articolo dispone la nullità delle clausole contrattuali contrarie alle sue previsioni. In conclusione, l’autore ritiene necessario un intervento legislativo per introdurre una norma di interpretazione autentica o un intervento chiarificatore da parte della Corte internazionale di giustizia ai sensi dell’art. 47, CMR.

Sul requisito soggettivo di applicabilità della CMR (nota a Corte di cassazione, sez. III, 5 marzo 2019 n. 6316)

Giovanni Marchiafava
2020-01-01

Abstract

The publication is dedicated to analysing the decision held by Italian Court of Cassation on 5 March 2019, n. 6316, that dealt with the legal issue of the applicability of the Convention on the contract for the international carriage of goods by road (CMR), signed in Geneva on 19 May 1956, implemented in Italy by the law 6 December 1960 n. 1621. The Court considered that the Convention is lex specialis. Therefore, it is only applicable if the contractual parties agree to apply it by inserting in the consignment note that the carriage is subjected to its provisions (Article 6, paragraph 1, letter k) or by a specific agreement that can be also reached orally, giving adequate evidence of such agreement. This because the Convention is a special regulation. Following the study of the doctrine and jurisprudence on the above-mentioned legal issue, the author disagrees with the abovementioned decision held by the Italian judges that is based on its non-binding nature of the Convention. He considers that this decision is not consistent with the aim of the contracting States, the principle of the legal certainty and the Article 41 of the Convention. This article provides that any stipulation which would directly or indirectly derogate from the provisions of the Convention shall be null and void. Finally, the author considers necessary the adoption a provision dedicated to clarifying the interpretation of the requirements to apply the Convention or a clarifying intervention from the International Court of Justice according to the Article 47, CMR.
2020
La pubblicazione è dedicata all’analisi della decisione della Corte di cassazione 5 marzo 2019 n. 6316 che ha affrontato la questione giuridica dell’applicabilità della Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1956 (resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960 n. 1621) sul contratto di trasporto internazionale di merci per strada (CMR). La Corte ha considerato la Convenzione una lex specialis e in quanto tale applicabile solo se le parti contrattuali hanno manifestato la volontà di sottoporsi a tale normativa internazionale attraverso l’inserimento nella lettera di vettura dell’indicazione che il trasporto è assoggetto alla stessa normativa o, in assenza della lettera di vettura, attraverso un apposito accordo tra le medesime parti contrattuali, che può essere verbale purché sia fornita una idonea prova. Ciò poiché la Convenzione è una disciplina speciale. All’esito dell’esame della dottrina e giurisprudenza sulla suddetta questione giuridica, l’autore non condivide la decisione dei giudici di legittimità che è fondata sul carattere non imperativo della Convenzione. Egli considera che la decisione non è conforme alla finalità perseguita dagli Stati contraenti, al principio della certezza del diritto e all’art. 41 della Convenzione. Il citato articolo dispone la nullità delle clausole contrattuali contrarie alle sue previsioni. In conclusione, l’autore ritiene necessario un intervento legislativo per introdurre una norma di interpretazione autentica o un intervento chiarificatore da parte della Corte internazionale di giustizia ai sensi dell’art. 47, CMR.
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