A causa del lungo ritardo del volo, alcuni passeggeri hanno chiesto di ottenere un risarcimento. Poiché il pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento n. 261/2004 spetta al vettore aereo operativo, i passeggeri hanno chiesto la compensazione pecuniaria al vettore aereo indicato nella conferma di prenotazione. Secondo la Corte di giustizia europea nel caso dei vettori aerei il concetto di “vettore aereo operativo” non copre il caso di un vettore aereo che “noleggia” a un altro vettore aereo un aeromobile, ma non si assume la responsabilità operativa dei voli, anche se la conferma di prenotazione di un posto su un volo rilasciata ai passeggeri indica che il volo è operato dal precedente vettore aereo.
Sull’identificazione del vettore aereo operativo tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria
Genovese Rachele
2020-01-01
Abstract
A causa del lungo ritardo del volo, alcuni passeggeri hanno chiesto di ottenere un risarcimento. Poiché il pagamento della compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento n. 261/2004 spetta al vettore aereo operativo, i passeggeri hanno chiesto la compensazione pecuniaria al vettore aereo indicato nella conferma di prenotazione. Secondo la Corte di giustizia europea nel caso dei vettori aerei il concetto di “vettore aereo operativo” non copre il caso di un vettore aereo che “noleggia” a un altro vettore aereo un aeromobile, ma non si assume la responsabilità operativa dei voli, anche se la conferma di prenotazione di un posto su un volo rilasciata ai passeggeri indica che il volo è operato dal precedente vettore aereo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



