Un tour operator ha cancellato un pacchetto di viaggio omettendo di rimborsare al viaggiatore l'intero importo già pagato, non offrendogli un pacchetto alternativo anche di qualità superiore senza prezzo aggiuntivo e non fornendo informazioni essenziali sulla situazione sociopolitica della località turistica. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il turista ha diritto al rimborso integrale o a pacchetti alternativi, anche di qualità superiore, senza prezzo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 79/2011. Prendendo spunto da questa sentenza, può essere utile valutare se, in base alla riforma del Codice del Turismo italiano, i viaggiatori sarebbero meglio tutelati in un caso simile.
Annullamento del viaggio e pratiche commerciali scorrette da parte del tour operator
Genovese Rachele
2020-01-01
Abstract
Un tour operator ha cancellato un pacchetto di viaggio omettendo di rimborsare al viaggiatore l'intero importo già pagato, non offrendogli un pacchetto alternativo anche di qualità superiore senza prezzo aggiuntivo e non fornendo informazioni essenziali sulla situazione sociopolitica della località turistica. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il turista ha diritto al rimborso integrale o a pacchetti alternativi, anche di qualità superiore, senza prezzo aggiuntivo ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 79/2011. Prendendo spunto da questa sentenza, può essere utile valutare se, in base alla riforma del Codice del Turismo italiano, i viaggiatori sarebbero meglio tutelati in un caso simile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



