Nell’ambito di un viaggio tutto compreso, a causa della cancellazione del volo, il vettore aereo ha offerto al passeggero una sistemazione in albergo come stabilito dall’art. 9, §1, lett. b), reg. (CE) n. 261/2004. Durante la permanenza in albergo, il passeggero si è gravemente ferito a causa della negligenza dei dipendenti dell’albergo. Il passeggero ha quindi chiesto al vettore aereo il risarcimento del danno subito. La Corte di giustizia dell’Unione europea ritiene che la disposizione di offrire la sistemazione alberghiera ai passeggeri gratuitamente non significa che il vettore aereo è tenuto ad assumersi l’onere delle modalità di sistemazione come tali e che al vettore aereo non può essere richiesto, sulla sola base del reg. (CE) n. 261/2004, di indennizzare il passeggero per i danni causati da un illecito commesso dal personale di tale albergo.
Sulla responsabilità del vettore aereo per i danni ai passeggeri sistemati in albergo a seguito della cancellazione del volo
Genovese Rachele
2021-01-01
Abstract
Nell’ambito di un viaggio tutto compreso, a causa della cancellazione del volo, il vettore aereo ha offerto al passeggero una sistemazione in albergo come stabilito dall’art. 9, §1, lett. b), reg. (CE) n. 261/2004. Durante la permanenza in albergo, il passeggero si è gravemente ferito a causa della negligenza dei dipendenti dell’albergo. Il passeggero ha quindi chiesto al vettore aereo il risarcimento del danno subito. La Corte di giustizia dell’Unione europea ritiene che la disposizione di offrire la sistemazione alberghiera ai passeggeri gratuitamente non significa che il vettore aereo è tenuto ad assumersi l’onere delle modalità di sistemazione come tali e che al vettore aereo non può essere richiesto, sulla sola base del reg. (CE) n. 261/2004, di indennizzare il passeggero per i danni causati da un illecito commesso dal personale di tale albergo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



