The article focuses on the compensation limitations of cruise line companies. In the absence of specific regulations on cruise contracts, the Tourism Code on package travel is considered as applicable. In particular, Article 43, paragraphs 4 and 5, contains a complex and articulated framework for the maximum compensation amounts of the travel organizer in terms of both legal and contractual limitations. The interpretative and applicative issues raised by this rule regarding compensation limitations for land tour operators becomes even more complex when applied to cruise line companies. Furthermore, the difficulty in identifying the applicable legal limitations creates uncertainty regarding the margin of negotiating autonomy in introducing any contractual limitations. The author, by examining the general contractual conditions of the main cruise line companies operating on the Italian market, aims to verify whether they are able to reproduce in a clear and legally compliant manner the maximum compensation payable for damage suffered by cruise passengers.

L’articolo si focalizza sui limiti risarcitori delle compagnie marittime organizzatrici di crociera. In mancanza di una regolamentazione specifica sul contratto di crociera si ritiene debbano trovare applicazione le disposizioni del codice del turismo in materia di pacchetti di viaggio. In particolare, l’art. 43, comma 4 e 5, c. tur. contiene una articolata e complessa disciplina degli ammontari massimi risarcitori dell’organizzatore di viaggio in termini di limiti sia legali che contrattuali. Le problematiche interpretative e applicative che solleva tale norma in riferimento ai limiti risarcitori degli organizzatori di viaggi sulla terraferma risultano ancor più complesse nel momento in cui essa viene applicata alle compagnie maritti￾me organizzatrici di crociere. Oltretutto le difficoltà di individuare con certezza quali siano i limiti legali applicabili rende incerto il margine di autonomia negoziale nell’introdurre eventuali limiti contrattuali. L’Autore, esaminando le condizioni generali di contratto delle principali compagnie marittime organizzatrici di crociere operanti sul mercato italiano, intende verificare se esse siano in grado di riprodurre in modo chiaro e conforme alla normativa gli obblighi risarcitori delle compagnie marittime organizzatrici di crociere per i danni sopportati dai crocieristi.

I limiti risarcitori delle compagnie marittime organizzatrici di crociere nella normativa e nelle condizioni generali di contratto.

Monica Brignardello
2024-01-01

Abstract

The article focuses on the compensation limitations of cruise line companies. In the absence of specific regulations on cruise contracts, the Tourism Code on package travel is considered as applicable. In particular, Article 43, paragraphs 4 and 5, contains a complex and articulated framework for the maximum compensation amounts of the travel organizer in terms of both legal and contractual limitations. The interpretative and applicative issues raised by this rule regarding compensation limitations for land tour operators becomes even more complex when applied to cruise line companies. Furthermore, the difficulty in identifying the applicable legal limitations creates uncertainty regarding the margin of negotiating autonomy in introducing any contractual limitations. The author, by examining the general contractual conditions of the main cruise line companies operating on the Italian market, aims to verify whether they are able to reproduce in a clear and legally compliant manner the maximum compensation payable for damage suffered by cruise passengers.
2024
L’articolo si focalizza sui limiti risarcitori delle compagnie marittime organizzatrici di crociera. In mancanza di una regolamentazione specifica sul contratto di crociera si ritiene debbano trovare applicazione le disposizioni del codice del turismo in materia di pacchetti di viaggio. In particolare, l’art. 43, comma 4 e 5, c. tur. contiene una articolata e complessa disciplina degli ammontari massimi risarcitori dell’organizzatore di viaggio in termini di limiti sia legali che contrattuali. Le problematiche interpretative e applicative che solleva tale norma in riferimento ai limiti risarcitori degli organizzatori di viaggi sulla terraferma risultano ancor più complesse nel momento in cui essa viene applicata alle compagnie maritti￾me organizzatrici di crociere. Oltretutto le difficoltà di individuare con certezza quali siano i limiti legali applicabili rende incerto il margine di autonomia negoziale nell’introdurre eventuali limiti contrattuali. L’Autore, esaminando le condizioni generali di contratto delle principali compagnie marittime organizzatrici di crociere operanti sul mercato italiano, intende verificare se esse siano in grado di riprodurre in modo chiaro e conforme alla normativa gli obblighi risarcitori delle compagnie marittime organizzatrici di crociere per i danni sopportati dai crocieristi.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Brignardello RdN 2024.II Estratto.pdf

accesso chiuso

Tipologia: Documento in versione editoriale
Dimensione 395.54 kB
Formato Adobe PDF
395.54 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11567/1258437
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact