Il contributo prende in considerazione la situazione, sempre più frequente, in cui l’evento avverso del paziente è causato da un errore o da una violazione del sanitario indotto o agevolato da carenze/disfunzioni organizzativo-gestionali a monte, al fine di evidenziare come queste possano incidere sull’imputazione del reato, sia nel senso di determinare lo spostamento dell’accertamento della responsabilità dall’operatore di front-line alla dirigenza, sia nel senso di poter assumere rilevanza quali fattori escludenti la colpa del professionista. Questo secondo aspetto verrà analizzato de iure condito, anche con riferimento ai c.d. scudi penali che si sono avvicendati negli ultimi quattro anni, nonché de iure condendo con riguardo alla Relazione della c.d. Commissione D’Ippolito contenente una proposta di riforma della responsabilità penale in ambito sanitario, sottolineando i limiti in entrambi i piani, soprattutto la mancanza della, rispettivamente, previsione attuale e proposta per il futuro di responsabilità dell’ente per i delitti colposi di omicidio, lesione personale, interruzione di gravidanza ed epidemia (in cui sono inquadrabili gli eventi avversi del paziente), che appare invece opportuna tanto in funzione riparativa quanto in funzione di prevenzione delle carenze sistemiche che nelle strutture sanitarie (quanto meno private) indirettamente possono causare eventi dannosi.

Il ridimensionamento della responsabilità penale del sanitario in caso di carenze sistemiche nelle strutture sanitarie

madeo antonella
2025-01-01

Abstract

Il contributo prende in considerazione la situazione, sempre più frequente, in cui l’evento avverso del paziente è causato da un errore o da una violazione del sanitario indotto o agevolato da carenze/disfunzioni organizzativo-gestionali a monte, al fine di evidenziare come queste possano incidere sull’imputazione del reato, sia nel senso di determinare lo spostamento dell’accertamento della responsabilità dall’operatore di front-line alla dirigenza, sia nel senso di poter assumere rilevanza quali fattori escludenti la colpa del professionista. Questo secondo aspetto verrà analizzato de iure condito, anche con riferimento ai c.d. scudi penali che si sono avvicendati negli ultimi quattro anni, nonché de iure condendo con riguardo alla Relazione della c.d. Commissione D’Ippolito contenente una proposta di riforma della responsabilità penale in ambito sanitario, sottolineando i limiti in entrambi i piani, soprattutto la mancanza della, rispettivamente, previsione attuale e proposta per il futuro di responsabilità dell’ente per i delitti colposi di omicidio, lesione personale, interruzione di gravidanza ed epidemia (in cui sono inquadrabili gli eventi avversi del paziente), che appare invece opportuna tanto in funzione riparativa quanto in funzione di prevenzione delle carenze sistemiche che nelle strutture sanitarie (quanto meno private) indirettamente possono causare eventi dannosi.
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