Il saggio analizza l’applicazione dell’art. 2050 c.c. alla prospettiva dell’intelligenza artificiale in ambito medico, interrogandosi sulla qualificazione della medicina tecnologizzata come attività pericolosa. Lo scritto distingue tra rischio e pericolo, sottolineando come il progresso tecnico riduca il primo senza eliminarlo del tutto. Viene valorizzata una lettura dell’art. 2050 non in termini di responsabilità oggettiva, bensì come responsabilità per colpa, intesa quale incentivo al miglioramento tecnologico e alla diligenza professionale. L’adozione di regole eccessivamente protettive rischierebbe di disincentivare ricerca e innovazione, mentre un sistema fondato su colpa, assicurazione obbligatoria o indennizzo appare più idoneo a bilanciare tutela del danneggiato e promozione dello sviluppo scientifico. L’intelligenza artificiale, infine, può diventare essa stessa strumento di personalizzazione della responsabilità civile, contribuendo a una maggiore umanizzazione del diritto e alla costruzione di una società del rischio e della responsabilità condivisa.

L’art. 2050 nella prospettiva dell’IA medica

Mauro Grondona
2025-01-01

Abstract

Il saggio analizza l’applicazione dell’art. 2050 c.c. alla prospettiva dell’intelligenza artificiale in ambito medico, interrogandosi sulla qualificazione della medicina tecnologizzata come attività pericolosa. Lo scritto distingue tra rischio e pericolo, sottolineando come il progresso tecnico riduca il primo senza eliminarlo del tutto. Viene valorizzata una lettura dell’art. 2050 non in termini di responsabilità oggettiva, bensì come responsabilità per colpa, intesa quale incentivo al miglioramento tecnologico e alla diligenza professionale. L’adozione di regole eccessivamente protettive rischierebbe di disincentivare ricerca e innovazione, mentre un sistema fondato su colpa, assicurazione obbligatoria o indennizzo appare più idoneo a bilanciare tutela del danneggiato e promozione dello sviluppo scientifico. L’intelligenza artificiale, infine, può diventare essa stessa strumento di personalizzazione della responsabilità civile, contribuendo a una maggiore umanizzazione del diritto e alla costruzione di una società del rischio e della responsabilità condivisa.
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