In caso di tardivo versamento delle accise, la Corte di cassazione ritiene che sia applicabile la sanzione generale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 oltre all'indennità di mora e agli interessi previsti dalla disciplina tributaria di settore. L'esattezza della conclusione è da valutare criticamente, considerando la natura dell'indennità di mora alla luce dei principi costituzionali e comunitari, nonché dell'evoluzione storico-interpretativa che ha contraddistinto la figura della soprattassa nel previgente sistema sanzionatorio.

La natura sanzionatoria dell'indennità di mora per ritardato versamento delle accise

Roberto Iaia
2013-01-01

Abstract

In caso di tardivo versamento delle accise, la Corte di cassazione ritiene che sia applicabile la sanzione generale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 oltre all'indennità di mora e agli interessi previsti dalla disciplina tributaria di settore. L'esattezza della conclusione è da valutare criticamente, considerando la natura dell'indennità di mora alla luce dei principi costituzionali e comunitari, nonché dell'evoluzione storico-interpretativa che ha contraddistinto la figura della soprattassa nel previgente sistema sanzionatorio.
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